Art. 14.
(Interventi in materia di istruzione obbligatoria e di accoglienza negli asili nido).

      1. A ciascuna famiglia, per ogni figlio e minore affidato, è riconosciuto un beneficio

 

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di 750 euro, fino ad un massimo di 3.000 euro, con riferimento a ciascun anno di accoglienza presso i servizi educativi per la prima e la seconda infanzia e di frequentazione dell'istruzione obbligatoria per anno. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le famiglie che scelgono di affidare l'istruzione del minore a strutture private non equiparate.
      2. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo previsto dal comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca.